L’art. 4 del D.L. 50/2017 ha introdotto il regime fiscale delle locazioni brevi, intendendosi per tali gli affitti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online (co. 1).
Il successivo co. 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21% in caso di opzione. Questa norma si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al co. 1 (art. 4, co. 3, del D.L. 50/2017).
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai co. 1 e 3 dell’art. 4 del D.L. 50/2017 conclusi per il loro tramite.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione di cui all’art. 11, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’art. 4, co. 5, del D.L. 50/2017 prescrive, inoltre, che – per assicurare il contrasto all’evasione fiscale – i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai co. 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito, e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, e alla relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’art. 4, co. 2, del D.L. 50/2017, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 23 luglio 2017, stabilirà le disposizioni attuative del regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 50/2017, comprese quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell’intermediario. È, inoltre, previsto che l’Amministrazione Finanziaria stipula, senza oneri a carico della stessa nè del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l’intermediazione dei medesimi portali.
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