Ulteriori precisazioni sono state fornite con la Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 16.1.2018 in tema di prestazione della garanzia in fase di estrazione dei beni da un deposito Iva per l’utilizzo nel territorio dello Stato.
Come noto la disciplina dei depositi Iva ha subito sensibili modifiche a decorrere dal 1° aprile 2017, con la modifica operata dal DL 193/2016 all’art. 50-bis del DL 331/93.
In particolare è stato da un lato ampliato il potenziale ricorso al deposito Iva, con la possibilità di introdurre ora anche beni di origine nazionale senza limitazione alcuna, dall’altro sono variate le modalità di estrazione, che si differenziano l’una dall’altra in base alla originaria operazione di introduzione.
La Risoluzione n. 5/2018 citata si occupa in particolare dell’estrazione di beni di origine extracomunitaria, precedentemente immessi in libera pratica mediante introduzione nel deposito, e destinati all’utilizzo nel territorio dello Stato.
In questo caso si determina l’obbligo di assolvimento dell’imposta a carico del soggetto che estrae, con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, co. 2 DPR 633/72; nel caso di specie potremmo tuttavia definirlo “reverse charge garantito”.
Il legislatore si è infatti preoccupato di garantire che l’obbligo tributario venga rispettato imponendo, ove il soggetto che estrae non possegga determinati requisiti di affidabilità, la prestazione di una specifica garanzia.
ESONERO DALLA GARANZIA
Vediamo innanzitutto quali sono i casi in cui è previsto l’esonero dal rilascio della garanzia in fase di estrazione.
1. Estrazione da parte di soggetto in possesso di certificazione AEO o di soggetto di cui all’art. 90 del DPR 43/73 (es pubblica amministrazione), ritenuti affidabili ai sensi della normativa doganale;
2. Estrazione da parte di soggetto affidabile, ossia in possesso di determinati requisiti, quali l’aver provveduto a presentare la dichiarazione Iva negli ultimi tre periodi di imposta, l’aver effettuato i dovuti versamenti nel medesimo periodo e non aver ricevuto avvisi di rettifica o accertamento notificati e non “risolti” etc. In questa ipotesi il possesso dei requisiti può essere autocertificato dal soggetto che estrae mediante apposita dichiarazione su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia Entrate (con Provvedimento del 24.03.2017) ed inviata entro 30 gg. a cura del gestore del deposito alla competente Direzione Regionale delle Entrate via PEC.
3. Estrazione da parte del medesimo soggetto che ha effettuato la immissione in libera pratica. Si ricorda che la immissione in libera pratica (introduzione nel territorio comunitario senza applicazione dell’IVA) è consentita mediante introduzione in un deposito Iva, dietro rilascio di idonea garanzia, che potremmo definire “garanzia in entrata”. Se la successiva estrazione avviene da parte del medesimo soggetto si creerebbe una duplicazione dell’onere di garanzia da parte dell’operatore.
GARANZIA IN ENTRATA E GARANZIA IN USCITA
Garanzia in Entrata
Come visto poc’anzi il soggetto che immette in libera pratica mediante introduzione nel deposito Iva è tenuto al rilascio di una garanzia in dogana (Art. 50-bis Dl 331/93, comma 4 lett. b); tale garanzia, di importo pari all’imposta non riscossa, può essere svincolata solo dopo l’avvenuta estrazione e l’esibizione all’ufficio doganale dell’avvenuta applicazione dell’imposta. Poiché l’imposta viene applicata mediante inversione contabile è necessario dare dimostrazione del corretto adempimento, producendo copia dell’autofattura (o fattura integrata) con applicazione dell’Iva e copia dei registri di cui agli art. 23 e 25 Decreto Iva, in cui è avvenuta l’annotazione (il tutto accompagnato da dichiarazione sostitutiva dall’atto di notorietà di conformità delle copie prodotte ai documenti agli originali).
Garanzia in uscita
La garanzia richiesta all’atto dell’estrazione dal deposito Iva è invece rilasciata da soggetto diverso da colui che ha prestato la garanzia in entrata (caso di esonero visto sopra), ed inoltre deve trattarsi di soggetto privo dei requisiti di affidabilità sopra richiamati. Si tratta, come sostiene la Risoluzione 5/2018, di una ipotesi residuale.
Tale “nuova” garanzia si differenzia inoltre da quella in entrata per la durata che è di 6 mesi dalla data di estrazione.
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