Con la recente Circolare n. 15/2018 Assonime fornisce la propria chiave di lettura in merito agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, tenendo conto della recente proroga (non generalizzata) contenuta nel D.L. n. 79/2018 che ha differito al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburante poste in essere dai gestori degli impianti stradali di distribuzione. Restano tuttavia validi i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate, ed in particolare:
– con la C.M. n. 8/E/2018 è stato chiarito che l’obbligo di fattura elettronica riguarda solamente le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad autotrazione, tenendo conto che i fenomeni di frode nel settore petrolifero hanno riguardato in prevalenza tali utilizzi; ne consegue che sono escluse le cessioni di benzina e gasolio destinati a motori non utilizzati per l’autotrazione, come ad esempio i motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, di impianti di riscaldamento, di utensili di giardinaggio, ecc., così come sono escluse le cessioni di GPL e di gas metano utilizzati come carburante per autotrazione;
– con la C.M. n. 13/E/2018 è stato ulteriormente precisato che non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di carburanti destinati a mezzi di locomozione diversi dai veicoli che normalmente circolano su strada, come ad esempio gli aeromobili, le imbarcazione e le navi; del pari, sono escluse dall’obbligo le cessioni di carburanti destinati ai veicoli agricoli di varia tipologia.
La proroga al prossimo 1° gennaio, come detto disposta dal D.L. n. 79/2018 limitatamente alle cessioni di carburante poste in essere dai gestori degli impianti porta con sé che fino al 31 dicembre 2018 si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare il costo (fermo restando l’obbligo di pagamento tracciato quale condizione per la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva). Del pari, restano valide le fattispecie già previste in precedenza per le quali il contribuente era esonerato dall’obbligo della scheda carburante, ed in tale ambito rientra anche la procedura del cd. “netting” in base al quale si hanno i seguenti rapporti: tra la società petrolifera ed i gestori degli impianti (contratto di somministrazione ai soggetti che aderiscono a tale sistema) e tra gli utenti e la società petrolifera, la quale rilascia alla controparte una tessera magnetica da utilizzare in sede di acquisto del carburante. Con tale sistema, quindi, la società petrolifera fattura all’utente (soggetto Iva) i rifornimenti effettuati in un determinato arco temporale (ad esempio mese). Secondo Assonime tale fattura deve essere emessa in formato elettronico già dal 1° luglio 2018 poiché si tratta di un contratto di somministrazione di beni non assimilabile ad un’operazione qualificabile come cessione di beni (per la quale opererebbe la proroga disposta dal D.L. 79/2018.
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