A seguito della riforma della territorialità Iva delle prestazioni di servizi avvenuta nel 2010 ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, ci si pose la questione se i servizi di stoccaggio delle merci rientrassero nella disciplina generale, di cui all’art. 7-ter del novellato Decreto Iva, ovvero si potessero configurare quali servizi relativi a beni immobili, da annoverarsi nelle prestazioni disciplinate dall’art. 7-quater.
La questione fu posta in occasione dell’incontro tra l’Amministrazione e la stampa specializzata, i cui esiti furono riportati nella C.M. n. 28/E/2011, §1.4, in cui l’Amministrazione Finanziaria inquadrò l’operazione descritta (stoccaggio, e più in generale, il deposito di beni di proprietà di una società italiana, posta in essere da una società dei Paesi bassi nell’ambito di un magazzino situato in tale ultimo Paese) nelle prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter, e non in quelle relative a beni immobili, di cui al successivo art. 7-quater del DPR 633/72. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, “le prestazioni di deposito merci non possano ricondursi alla categoria dei servizi relativi a beni immobili”, in quanto deve applicarsi la previsione generale di cui all’ art. 44 della direttiva n. 112/2006, che nel nostro ordinamento è stata recepita nell’art. 7-ter del DPR 633/72 secondo cui nelle prestazioni “B2B” si attribuisce rilevanza territoriale nel Paese in cui è stabilito il committente del servizio.
La questione è stata successivamente ripresa in considerazione da parte della Corte di Giustizia Ue, che con la sentenza emanata nell’ambito della causa C-155/12, ha stabilito che la prestazione di stoccaggio merci posta in essere nell’ambito di un deposito può essere considerata una prestazione “complessa”, ed assumere anche la natura di servizio relativo ad un bene immobile, con conseguente territorialità ai fini Iva nel Paese in cui è ubicato l’immobile. Tale conclusione può configurarsi nel momento in cui il servizio di stoccaggio costituisce la prestazione principale nell’ambito di un accordo in cui si prevede che al depositante sia riconosciuto il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, una parte dell’immobile adibita a deposito merci. Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici europei, il servizio posto in essere è qualificabile come “complesso”, poiché le prestazioni poste in essere consistono in un servizio composto da diverse prestazioni, e più precisamente dalle seguenti: ricezione delle merci in magazzino, sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio, custodia, imballo, consegna, scarico, ecc. Secondo la Corte, pur evidenziando che le prestazioni di stoccaggio in linea generale non possono inquadrarsi tra quelle relative a beni immobili, di cui all’art. 47 della direttiva 112/2006, possono rientrare in tale ambito quando il bene immobile è espressamente individuato come l’elemento costitutivo della prestazione di servizi, in quanto elemento centrale ed indispensabile per eseguire la prestazione dedotta in contratto. In altre parole, laddove il bene immobile sia “oggetto” del contratto, è possibile far rientrare la prestazione “complessa” di stoccaggio tra le prestazioni di servizi relative a beni immobili, che nel nostro ordinamento rientrano tra quelle di cui all’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, e come tali rilevanti nel Paese in cui è ubicato l’immobile. La tesi della Corte di Giustizia Ue è stata successivamente recepita nell’articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, con valenza a partire dal 1° gennaio 2017, in cui si chiarisce cosa debba intendersi per servizio relativo a un bene immobile ed elenca a titolo esemplificativo una serie di servizi che possono essere considerati tali e altri che invece possono essere considerati non relativi a un bene immobile. Il tema è stato da ultimo affrontato nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 96 del 2020, riguardante nello specifico i servizi di logistica integrata; pur trattandosi di un servizio di logistica prestato all’interno di un immobile, manca il requisito della centralità e dell’indispensabilità del bene immobile per l’esecuzione del servizio. La società committente infatti, non ha, nel caso in esame, “alcun diritto di accesso alla parte dell’immobile in cui sono stoccate le loro merci, e l‘immobile sul quale o nel quale le medesime devono essere stoccate non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi”; inoltre “non partecipa alle attività di logistica integrata, né le dirige e coordina e accede ai siti ove si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi”. Ragion per cui, conclude l’Agenzia, le prestazioni di logistica in questione devono essere inquadrate tra le prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, e non tra quelle relative a beni immobili di cui al successivo articolo 7-quater.