Con l’approvazione del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, a partire dal 18 gennaio 2024 sono efficaci le modifiche apportate al D.Lgs. n. 128/2015 in materia di adempimento collaborativo. Viene così dato attuazione all’art. 17, co. 1, lett. g), della legge n. 111/2023 (Legge Delega per la riforma fiscale), recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo. Le principali direttrici del decreto delegato sono le seguenti:
• modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo già previsto prima della riforma, con particolare riguardo ai requisiti dimensionali per l’accesso, agli effetti ed alla procedura da seguire;
• inserimento del nuovo regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo.
In questo primo intervento ci si occupa dei requisiti e dei doveri del contribuente che intende aderire al regime di adempimento collaborativo, rinviando ad altri contributi successivi gli effetti “premiali” previsti in tema di sanzioni. Va subito detto che l’accesso al regime in questione è riservato ai contribuenti che conseguono un volume d’affari o di ricavi:
• a decorrere dal 2024 non inferiore ad euro 750 milioni;
• a decorrere dal 2026 non inferiore ad euro 500 milioni;
• a decorrere dal 2028 non inferiore ad euro 100 milioni.
Come già nell’assetto normativo esistente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 221/2023, l’art. 3 del D.Lgs. n. 128/2015 precisa che “la finalità dell’adempimento collaborativo è di promuovere l’adozione di forma di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”.
In merito ai requisiti di accesso, l’art. 4 del D.Lgs. n. 128/2015 è stato modificato confermando che l’impresa che aderisce al regime deve essere dotata di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, aggiungendo che per questi ultimi è necessario “mappare” anche quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Inoltre, il sistema deve assicurare, oltre a quanto già previsto in precedenza, anche una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali. E’ del tutto evidente che il sistema integrato per la rilevazione e gestione dei rischi fiscali di cui l’impresa deve essere dotata si inserisco oggi nel più ampio contesto relativo agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili voluti dal Codice della crisi d’impresa e inserito nell’art. 2086 c.c.
Altra novità rilevante è l’inserimento del nuovo co. 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 128/2015, in base al quale il sistema di rilevazione dei rischi di cui in precedenza dovrà tener conto di due elementi:
• dovrà essere predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate;
• dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’impresa che intenda aderire al regime di adempimento collaborativo deve rispettare dei precisi doveri indicati nell’art. 5 del D.Lgs. n. 221/2023. Oltre a dover istituire e mantenere il sistema di rilevazione, gestione, misurazione e controllo del rischio fiscale, deve “adottare un comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva” (lett. b). Inoltre, è richiesto che l’impresa risponda alle richieste dell’Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile e che promuova una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.
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